Segnalazioni condotte illecite (c.d. whistleblowing)
Con il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, di attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937, il Governo ha introdotto nuove norme volte alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea o delle disposizioni normative nazionali.
Cosa si può segnalare
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
Il segnalante (whistleblower) è la persona fisica che effettua la segnalazione sulle violazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto lavorativo.
Possono presentare segnalazioni: i dipendenti ed assimilati, i consulenti, i liberi professionisti, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non, che a qualunque titolo svolgono la propria attività lavorativa presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona “OPERA PIA COIANIZ”, nonché i dipendenti e i collaboratori di operatori economici che forniscono beni e servizi o che realizzano opere in favore dell’Opera Pia Coianiz.
Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa
Come segnalare
Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:
La gestione delle segnalazioni esterne avviene nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Tali Linee Guida sono state approvate dal Consiglio con la delibera n. 311 del 12 luglio 2023.
Tale delibera prevede altresì le seguenti tutele, già disciplinate dal Capo III del D. Lgs. 24/2023:
Sostegno alle persone segnalanti: Sul sito di ANAC è pubblicato l’elenco degli enti del terzo settore che forniscono supporto e misure di sostegno ai segnalanti. Visita la pagina: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p9.
Informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Cosa si può segnalare
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o impiego pubblico ovvero inerenti ai propri rapporti o impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni relative a personale appartenente alla magistratura, ferma restando la possibilità di presentare segnalazioni o denunce alle Autorità competenti;
- le segnalazioni di violazioni se già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. n. 24 del 2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppure non indicati nella parte II dell'allegato al citato decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
Il segnalante (whistleblower) è la persona fisica che effettua la segnalazione sulle violazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto lavorativo.
Possono presentare segnalazioni: i dipendenti ed assimilati, i consulenti, i liberi professionisti, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non, che a qualunque titolo svolgono la propria attività lavorativa presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona “OPERA PIA COIANIZ”, nonché i dipendenti e i collaboratori di operatori economici che forniscono beni e servizi o che realizzano opere in favore dell’Opera Pia Coianiz.
Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa
Come segnalare
Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:
- Piattaforma digitale dedicata Whistleblowing PA ;
- segnalazione cartacea ovvero inviata via mail consegnata/inviata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Opera Pia Coianiz, utilizzando l’apposito Modulo per la segnalazione tramite invio del file (predisposto da ANAC) Istruzioni per il download: il file pdf è compilabile; in alcuni browser, l’apertura all’interno della pagina web potrebbe generare il seguente messaggio di errore: “To view the full contents of this document, you need a later version of the PDF viewer. You can upgrade to the latest version of Adobe Reader from www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html”. Per superare questo problema, si consiglia di cliccare sul link con il tasto destro e scegliere la voce del menù contestuale “salva link con nome…”
- solo se ricorrono le condizioni previste dall'art. 6, co. 1, del D. Lgs. 24/2023 può essere effettuata una segnalazione esterna all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite l’applicazione Whistleblowing - www.anticorruzione.it (link esterno)
La gestione delle segnalazioni esterne avviene nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Tali Linee Guida sono state approvate dal Consiglio con la delibera n. 311 del 12 luglio 2023.
Tale delibera prevede altresì le seguenti tutele, già disciplinate dal Capo III del D. Lgs. 24/2023:
- Tutela della riservatezza – protezione della riservatezza del soggetto segnalante;
- Tutela della riservatezza del soggetto segnalato e di altri soggetti
- Tutela della riservatezza - Protezione dei dati personali
- Tutele e misure di sostegno – configurabilità, tutela e protezioni da una ritorsione come identificate dall’art. 17
Sostegno alle persone segnalanti: Sul sito di ANAC è pubblicato l’elenco degli enti del terzo settore che forniscono supporto e misure di sostegno ai segnalanti. Visita la pagina: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p9.
Informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
| Descrizione | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nessun documento caricato per la categoria selezionata | |||||||||